Art. 36
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Decorrenze)
Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.
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