Art. 36

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Decorrenze) Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.
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