Art. 29
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Riscossione dei contributi personali)
La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
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