Art. 25

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Prestazioni sanitarie) L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia. Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.
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LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100 (Art. 25 Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo