Art. 16

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Trattamento di previdenza) Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidità e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento. Le modalità ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.
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