Art. 11

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianità di iscrizione all'albo. Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate per la elezione dei delegati. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per la assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni. Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati. I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza. Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
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