Art. 5

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Attribuzioni del presidente) Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
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