Art. 7
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Funzioni dell'assemblea dei delegati)
L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;
d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;
f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.
Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-7