Art. 7

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Funzioni dell'assemblea dei delegati) L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni: a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali; b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni; c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; d) approva i bilanci preventivi e consuntivi; e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi; f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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