Art. 9
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Eleggibilità e procedimento elettorale)
Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 10 gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.
Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.
Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.
Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.
I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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