Art. 12

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Attribuzioni del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione: a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo; b) delibera sul regolamento organico; c) nomina il direttore dell'ente; d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente; e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo ; f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati; g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio medesimo.
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