Art. 18
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Pensione d'invalidità)
La pensione d'invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.
La pensione d'invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.
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