Convenzione

Art. 9

In vigore dal 26 ott 1971
L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti ogni informazione che può essere utile circa le infrazioni alle leggi doganali e, in particolare, i nuovi mezzi o sistemi usati per commetterle; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerche relativi ai particolari procedimenti adoperati.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-9

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