Convenzione

Art. 12

In vigore dal 26 ott 1971
A richiesta dei tribunali o autorità di uno Stato contraente, aditi su infrazioni alle leggi doganali, le Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti possono autorizzare i loro agenti a comparire come testimoni o esperti davanti a detti tribunali o autorità. Gli agenti depongono, nei limiti fissati dall'autorizzazione, su quanto da loro constatato nell'esercizio delle loro funzioni. La domanda di comparizione deve precisare, in particolare, in quale questione e in quale qualità sarà interrogato l'agente.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo