Convenzione

Art. 16

In vigore dal 26 ott 1971
Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente si trovano sul territorio di un altro Stato contraente, essi devono essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la loro condizioni ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalle leggi e regolamenti nazionali. Essi sono assimilati a questi ultimi agenti per ciò che riguarda gli effetti penali delle infrazioni di cui fossero oggetto e di quelle da essi compiute.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-16

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