Convenzione

Art. 21

In vigore dal 26 ott 1971
Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente non è in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-21

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