Convenzione
Art. 22
In vigore dal 26 ott 1971
L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti.
Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalità di pratica attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-22