Convenzione

Art. 22

In vigore dal 26 ott 1971
L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalità di pratica attuazione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo