Art. 2
In vigore dal 26 ott 1971
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni
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