Convenzione
Art. 23
In vigore dal 26 ott 1971
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della mutua assistenza più estesa che alcuni Stati contraenti si prestano o si presteranno in virtù di accordi o intese.
2. La presente Convenzione si applica solo ai territori europei degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-23