Convenzione
Art. 18
In vigore dal 26 ott 1971
Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-18