Convenzione

Art. 14

In vigore dal 26 ott 1971
Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente competenti per la ricerca delle infrazioni alle leggi doganali possono, sul territorio di un altro Stato contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato, assistere alle operazioni, da effettuarsi da questi ultimi, per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo