Convenzione
Art. 10
In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerche mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni alle leggi doganali dei rispettivi Paesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-10