Convenzione

Art. 6

In vigore dal 26 ott 1971
L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente esercita, di propria iniziativa o a richiesta e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio: a) sui movimenti e più particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio delle persone sospettate di commettere, professionalmente o abitualmente, infrazioni alle leggi doganali di un altro Stato contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in infrazione alle leggi doganali di un altro Stato contraente; c) sui movimenti di merci che un altro Stato contraente abbia segnalate quali oggetto di un importante traffico verso questo Stato in infrazione alle proprie leggi doganali; d) sui veicoli, imbarcazioni o aeromobili, per i quali vi sia il sospetto che siano utilizzati per commettere infrazioni alle leggi doganali di un altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-6

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