Convenzione
Art. 7
In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che merci esportate da uno Stato contraente verso un altro Stato contraente sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-7