Convenzione
Art. 3
In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si adoperano per armonizzare le attribuzioni e l'orario di apertura degli Uffici doganali posti alle loro frontiere comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-3