Convenzione

Art. 3

In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si adoperano per armonizzare le attribuzioni e l'orario di apertura degli Uffici doganali posti alle loro frontiere comuni.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo