Convenzione

Art. 8

In vigore dal 26 ott 1971
L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente comunica all'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire infrazioni alle leggi doganali di quest'ultimo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-8

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