Convenzione
Art. 5
In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di un traffico effettuato in infrazione alle leggi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-5