Convenzione
Art. 24
In vigore dal 26 ott 1971
1. La presente Convenzione sarà ratificata o approvata e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notificherà tale deposito a tutti gli Stati firmatari.
2. Essa entrerà in vigore, nei confronti degli Stati contraenti che abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica o di approvazione.
3. Essa entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato contraente che la ratificherà o l'approverà successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-24