Art. 1
In vigore dal 26 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.
Storico versioni
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