Convenzione
Art. 23
23 / 25In vigore dal 26 ott 1971
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della mutua assistenza più estesa che alcuni Stati contraenti si prestano o si presteranno in virtù di accordi o intese.
2. La presente Convenzione si applica solo ai territori europei degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-23