Art. 23
Convenzione

Art. 23

23 / 25
In vigore dal 26 ott 1971
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applicazione della mutua assistenza più estesa che alcuni Stati contraenti si prestano o si presteranno in virtù di accordi o intese. 2. La presente Convenzione si applica solo ai territori europei degli Stati contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-23