Convenzione
Art. XVIII
Entrata in vigore
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XVIII
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore quando sette Stati avranno ratificato tali strumenti o vi avranno aderito, purchè (a) il totale dei loro contributi in base alla tabella contenuta nell'Allegato al Protocollo finanziario raggiunga almeno il 75%; e (b) la Svizzera, paese sul cui territorio si troverà la sede dell'Organizzazione, figuri fra questi sette Stati.
2. La Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore, per ogni altro Stato firmatario o aderente, alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xviii