Convenzione
Art. XVII
Adesione
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XVII
Adesione
1. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione e dell'allegato Protocollo finanziario può aderirvi a partire dal 1 gennaio 1954 se esso soddisfa alle condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo III.
2. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xvii