Convenzione

Art. XII

Ritiro

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XII Ritiro Dopo sette anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato Membro potrà subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo III, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro dall'Organizzazione. Tale ritiro avrà effetto sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello nel corso del quale la notifica è stata fatta, che in ogni altra data successiva che verrà proposta dallo Stato Membro.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xii

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