Convenzione
Art. X
Emendamenti
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo X
Emendamenti
1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati Membri degli emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Membro che desideri proporre un emendamento informa il Presidente del Consiglio.
Quest'ultimo comunica agli Stati Membri gli emendamenti di cui è stato informato almeno tre mesi prima che essi vengano esaminati dal Consiglio.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio devono essere approvati per iscritto da tutti gli Stati Membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di tutte le comunicazioni di approvazione provenienti da tutti gli Stati Membri. Il Presidente del Consiglio informa gli Stati Membri ed il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura della data in cui gli emendamenti entrano in vigore.
3. Il Consiglio può, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, emendare il Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione a condizione che tale emendamento non sia in contrasto con le disposizioni della Convenzione stessa. Tali emendamenti entrano in vigore alla data che verrà decisa dal Consiglio con la stessa maggioranza. Il Presidente del Consiglio informa tutti gli Stati Membri ed il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura degli emendamenti adottati con tale procedura e della data in cui essi entrano in vigore.
Storico versioni
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