Convenzione
Art. XIII
Mancato adempimento degli obblighi
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XIII
Mancato adempimento degli obblighi
Ogni Stato Membro che non adempia gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa di fare parte dell'Organizzazione a seguito di una decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xiii