Convenzione

Art. XIII

Mancato adempimento degli obblighi

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XIII Mancato adempimento degli obblighi Ogni Stato Membro che non adempia gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa di fare parte dell'Organizzazione a seguito di una decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xiii

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