Convenzione
Art. XIV
Scioglimento
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XIV
Scioglimento
L'Organizzazione verrà sciolta se il numero degli Stati Membri scenderà al disotto di cinque. Essa potrà venire sciolta in ogni momento mediante accordo fra gli Stati Membri. Con riserva di qualsiasi accordo che potrebbe essere stipulato fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, lo Stato sul territorio del quale si troverà la sede dell'Organizzazione in quel momento, sarà responsabile della liquidazione e il residuo attivo sarà diviso fra gli Stati Membri dell'Organizzazione all'atto dello scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando divennero Stati Membri della presente Convenzione. Ove il residuo sia passivo, esso sarà ripartito fra gli Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xiv