Convenzione
Art. XVI
Ratifica
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XVI
Ratifica
1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario sono sottoposti a ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Storico versioni
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