Art. XVI · Ratifica
Convenzione

Art. XVI

16 / 28

Ratifica

In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XVI Ratifica 1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario sono sottoposti a ratifica. 2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xvi