Convenzione
Art. XIX
Notifiche
In vigore dal 28 nov 1970
Articolo XIX
Notifiche
1. Il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e l'entrata in vigore della presente Convenzione saranno modificati dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che abbiano preso parte alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari riunita a Parigi nel dicembre 1951 e a Ginevra nel febbraio 1952.
2. Il Presidente del Consiglio invierà una comunicazione a tutti gli Stati Membri ed al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ogniqualvolta uno Stato Membro si ritirerà dall'Organizzazione o cesserà di farne parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-c-xix