Protocollo
Art. 2
Bilancio supplementare
In vigore dal 28 nov 1970
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Bilancio supplementare
Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può chiedere ad un Direttore generale di fornire previsioni di bilancio supplementari rivedute. Nessuna proposta la cui attuazione implichi delle spese supplementari potrà ritenersi approvata dal Consiglio, a meno che non siano state egualmente approvate, su proposta del Direttore generale interessato, le corrispondenti previsioni di spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-p-2