Protocollo

Art. 5

Valuta per il pagamento dei contributi

In vigore dal 28 nov 1970
. Valuta per il pagamento dei contributi Il bilancio preventivo dell'Organizzazione viene stabilito nella valuta del paese dove l'Organizzazione ha la sua sede. Il Consiglio determina, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalità di pagamento e la valuta o le valute con le quali devono essere pagati i contributi degli Stati Membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-p-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo