Protocollo
Art. 5
25 / 28Valuta per il pagamento dei contributi
In vigore dal 28 nov 1970
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Valuta per il pagamento dei contributi
Il bilancio preventivo dell'Organizzazione viene stabilito nella valuta del paese dove l'Organizzazione ha la sua sede.
Il Consiglio determina, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalità di pagamento e la valuta o le valute con le quali devono essere pagati i contributi degli Stati Membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-p-5