Art. 2

In vigore dal 28 nov 1970
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al protocollo finanziario di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI - GAVA - PICCOLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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