Protocollo

Art. 3

Comitato finanziario

In vigore dal 28 nov 1970
. Comitato finanziario Il Comitato finanziario creato ai sensi del paragrafo 12 dell'Articolo V della Convenzione, comprende i rappresentanti di tutti gli Stati Membri. Per le sue decisioni il Comitato finanziario applica le disposizioni sulle votazioni e sul quorum previste per il Consiglio all'Articolo V della Convenzione. Il Comitato esamina le previsioni di bilancio stabilite dai Direttori generali, che vengono poi trasmesse al Consiglio unitamente ad un rapporto del Comitato.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-p-3

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