Protocollo
Art. 3
23 / 28Comitato finanziario
In vigore dal 28 nov 1970
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Comitato finanziario
Il Comitato finanziario creato ai sensi del paragrafo 12 dell'Articolo V della Convenzione, comprende i rappresentanti di tutti gli Stati Membri.
Per le sue decisioni il Comitato finanziario applica le disposizioni sulle votazioni e sul quorum previste per il Consiglio all'Articolo V della Convenzione.
Il Comitato esamina le previsioni di bilancio stabilite dai Direttori generali, che vengono poi trasmesse al Consiglio unitamente ad un rapporto del Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;791#art-p-3