Convenzione›Sez. 4
Art. 16
In vigore dal 27 gen 1971
Una stessa persona può figurare nelle due liste.
Se una persona è designata per l'inserimento in una stessa lista da più Stati Contraenti o da uno o più di essi e dal Presidente, si riterrà che tale persona sia stata designata dall'autorità che l'ha fatto per prima; nel caso però che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione; si riterrà che essa sia stata designata da tale Stato.
Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-16