Art. 16
ConvenzioneSez. 4

Art. 16

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In vigore dal 27 gen 1971
Una stessa persona può figurare nelle due liste. Se una persona è designata per l'inserimento in una stessa lista da più Stati Contraenti o da uno o più di essi e dal Presidente, si riterrà che tale persona sia stata designata dall'autorità che l'ha fatto per prima; nel caso però che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione; si riterrà che essa sia stata designata da tale Stato. Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
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