Convenzione›Sez. 5
Art. 17
In vigore dal 27 gen 1971
Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sarà a carico degli Stati. Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-17