ConvenzioneSez. 5

Art. 17

In vigore dal 27 gen 1971
Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sarà a carico degli Stati. Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo