ConvenzioneSez. 6

Art. 20

In vigore dal 27 gen 1971
Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunità.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo