Convenzione›Sez. 6
Art. 20
In vigore dal 27 gen 1971
Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-20