ConvenzioneSez. 6

Art. 21

In vigore dal 27 gen 1971
Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualità di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall', par. ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato. (a) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunità; (b) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo