ConvenzioneSez. 5

Art. 52

In vigore dal 27 gen 1971
Ciascuna delle parti può domandare, per iscritto al Segretario Generale l'annullamento delle sentenze per uno o più dei seguenti motivi: (a) vizio nella costituzione del Tribunale; (b) manifesto eccesso di potere da parte del Tribunale; (c) corruzione di un membro del Tribunale; (d) inosservanza grave di una norma procedura fondamentale; (e) difetto di motivazione della sentenza. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data della sentenza, salva l'ipotesi di domanda di annullamento per corruzione, nel qual caso la domanda dev'essere presentata entro 120 giorni dalla scoperta della corruzione, e comunque entro tre anni dalla data della sentenza. Ricevuta la richiesta, il Presidente nomina immediatamente, tra le persone che figurano nella lista degli arbitri, un Comitato ad hoc di tre membri. Nessun componente di tale Comitato può essere scelto tra i membri del Tribunale che ha emesso la sentenza, nè possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi, nè quella dello Stato parte, nella controversia o dello Stato il cui cittadino è parte nella controversia, nè essere stato designato per figurare nella lista degli arbitri da uno di detti Stati, nè aver esercitato le funzioni di conciliatore nella stessa controversia. Il Comitato ha il potere di annullare in tutto o in parte la sentenza per uno dei motivi enumerati al par. del presente articolo. Le disposizioni di cui agli -45, 48, 49, 53 e 54 ed ai capitoli VI e VII si applicano mutatis mutandis alla procedura davanti al Comitato. Il Comitato, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di annullamento. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Comitato non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda. Se la sentenza è annullata, la controversia, su domanda della parte più diligente, è sottoposta ad un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2ª del presente capitolo.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-52

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