ConvenzioneSez. 3

Art. 47

In vigore dal 27 gen 1971
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può raccomandare tutte le misure cautelari atte a salvaguardare i diritti delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo